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Codice legge:
D.L. 40/10
Nome della legge:
Agevolazioni per campionari
Riassunto:

Lo sconto fiscale, riconosciuto nel limite del "de minimis" (pari a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari) consiste in una detassazione da Irpef o da Ires dei costi sostenuti per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo.

Saranno agevolate tutte le imprese nazionali. In particolare, le imprese che svolgono le attività indicate nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco, anche se non prevalente. Tra le attività della tabella Ateco 13 rientrano la produzione di fibre tessili, di tessuti a maglia, di articoli tessili, di tappeti e moquette, di spago, corde, funi e reti, di tessuti non tessuti e di articoli tessili tecnici e industriali. Nella tabella 14, invece, sono classificate le imprese che producono abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro o altro abbigliamento, biancheria intima, accessori, articoli in pelliccia, calzetteria in maglia e altri articoli di maglieria.

Testo:

Le spese di ricerca e sviluppo agevolate sono quelle di competenza del 2010, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Sono ammessi investimenti in attività di ricerca industriale (lo studio) e di sviluppo precompetitivo (creazioni di prototipi) finalizzati alla realizzazione di campionari.

Sono ammessi i seguenti costi:

  • personale, limitatamente a ricercatori e tecnici;
  • strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca;
  • ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti;
  • servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese generali (10% del costo del eprsonale);
  • i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

Le spese potranno essere sostenute a partire dal 1 gennaio  2010 ed entro il 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di effettuazione degli investimenti, cioè per il 2010. Dovranno essere calcolati gli acconti 2011, senza considerare l'agevolazione. Per il periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, l'acconto dell'Irpef e dell'Ires dovrà essere determinato assumendo come imposta del periodo quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.

Le domande si potranno presentare a partire dal 1 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

 

Documenti allegati:
 Info campionari.zip  agev fiscali campionari.zip
Data emissione:
24/08/2010
Data scadenza:
20/01/2011
Note scadenza:
Tipologia d'intervento:
Ricerca-Innovazione-new economy
Ente erogatore:
Ministero dello Sviluppo Economico
Regioni applicabilitą:
Intero territorio nazionale

Aree di interesse:
Artigianato
Industria