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| Codice legge: L.R. Lombardia 01/07 |
| Nome della legge: Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde |
| Riassunto: Contributo a fondo perduto fino al16% + finanziamento tasso agevolato su almeno il 24% delle spese ammissibili per le piccole e medie imprese del settore manifatturiero della Regione Lombardia. Rimborso finanziamento con rata semestrale costante fino a 7 anni di cui due di preammortamento. |
| Testo: E' ammessa la:
Il programma non deve prevedere dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della sede operativa localizzata in Lombardia e sul territorio nazionale. Investimento minimo 150.000,00 euro. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'intervento finanziario. Non è ammessa la realizzazione di Joint Venture tra imprese controllate e/o collegate. Per i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria), sono ammesse le seguenti spese:
Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di Joint Venture, è ammesso l'importo del conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature) a titolo di capitale della Joint Venture. Le richieste possono essere presentate a partire dal 2 aprile 2009 e fino ad esaurimento fondi. |
| Documenti allegati: |
| Data emissione: 07/04/2010 |
| Tipologia d'intervento: Internazionalizzazione |
| Ente erogatore: Regione Lombardia |
| Regioni
applicabilitą: Lombardia Aree di interesse: Artigianato Industria |