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Codice legge:
L.R. Lombardia 01/07
Nome della legge:
Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde
Riassunto:

Contributo a fondo perduto fino al16% + finanziamento tasso agevolato su almeno il 24% delle spese ammissibili per le piccole e medie imprese del settore manifatturiero della Regione Lombardia. Rimborso finanziamento con rata semestrale costante fino a 7 anni di cui due di preammortamento.
Si applica il regime de-minimis.

Testo:

E' ammessa la:

  • realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all'estero detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
  • realizzazione di nuovi centri di assistenza post vendita permanenti all'estero detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
  • realizzazione di nuove strutture logistiche permanenti all'estero di trasnito e di distribuzione internazionale di prodotti, detenute in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria).

Il programma non deve prevedere dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della sede operativa localizzata in Lombardia e sul territorio nazionale.

Investimento minimo 150.000,00 euro. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'intervento finanziario.

Non è ammessa la realizzazione di Joint Venture tra imprese controllate e/o collegate.

Per i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria), sono ammesse le seguenti spese:

  1. acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili all'estero ad esclusione dei terreni;
  2. acquisto di macchinari impianti e attrezzature per la struttura estera;
  3. oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
  4. acquisto di sistemi gestionali integrati (massimo 10% delle spese di cui ai punti 1, 2 e 3), incluso l'instalalzione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese;
  5. personale tecnico ed amministrativo dipendente dell'impresa beneficiaria, utilizzato all'estero per la realizzazione del progetto (con esclusione dei soci non dipendenti), trasferte e viaggi del personale (massimo 10% delle spese di cui ai punti 1, 2 e 3).

Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di Joint Venture, è ammesso l'importo del conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature) a titolo di capitale della Joint Venture.

Le richieste possono essere presentate a partire  dal 2 aprile 2009 e fino ad esaurimento fondi.

Documenti allegati:
 Info_LR_Lomb_1_07_intern.zip  LR_Lomb_1_07_fondo_rot_internaz.zip
Data emissione:
07/04/2010
Tipologia d'intervento:
Internazionalizzazione
Ente erogatore:
Regione Lombardia
Regioni applicabilitą:
Lombardia

Aree di interesse:
Artigianato
Industria